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CESSIONE
DEL QUINTO DELLO STIPENDIO Nell'attuale
particolare e difficile situazione economica dei Paesi della
vecchia Europa e del nostro Paese in particolare sempre più
persone hanno quotidiane difficoltà per far fronte
ai vari costi della vita.
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
La cessione del quinto dello stipendio è una forma
di prestito personale, studiata appositamente per i lavoratori
dipendenti che, comodamente, possono ottenere una somma di
denaro "senza doversi preoccupare di rimborsarla personalmente"
in quanto sarà il loro datore di lavoro a provvedere
a restituire la rata mensile addebitandola direttamente in
busta paga. La cessione del quinto dello stipendio per tanti
anni è stata regolata solo dalla Legge 5 gennaio 1950
n. 180 e dal Decreto Presidente della Repubblica 28 luglio
1950 n. 895. Tale normativa è stata poi modificata,
l'anno scorso, dal comma 137 dell'art 1 della Legge 30 dicembre
2004, n. 311 e, in questi giorni, dall'art. 13bis della Legge
14 maggio 2005, n. 80, che ha convertito, con modificazioni,
il Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
LA
LEGGE N.180/50
Come anticipato la cessione del quinto dello stipendio è
stata regolata per tanti anni solo dalla Legge 5 gennaio 1950
n. 180, contenente il testo unico delle leggi concernenti
il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi,
salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
e dal relativo regolamento esecutivo, contenuto nel Decreto
Presidente della Repubblica 28 luglio 1950 n. 895. L'art.
5 della legge prevede che gli impiegati e i salariati dipendenti
dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed altri enti, aziende
ed imprese sottoposti a tutela o a sola vigilanza dell'amministrazione
pubblica o concessionari di un servizio pubblico di comunicazioni
o di trasporto possono contrarre prestiti da estinguersi con
la cessione di quote dello stipendio o del salario fino al
quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto
di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni. Lo stesso
articolo precisa che gli appartenenti al ruolo diplomatico
e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all'estero
non hanno tale facoltà, mentre per il personale dipendente
dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali
stabilite dalle Camere stesse.
LA
LEGGE FINANZIARIA 2005: ESTENSIONE AI PRIVATI
L'anno scorso, però, il comma 137 dell'art 1 della
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cosiddetta Legge finanziaria
2005, ha modificato ed integrato il Decreto del Presidente
della Repubblica n. 180/50, estendendo anche alle aziende
private le disposizioni relative al pignoramento dello stipendio
ed alla cessione del quinto, fino ad allora valevoli solo
per la pubblica amministrazione. Da gennaio 2005, quindi,
la possibilità di contrarre prestiti da estinguersi
con la cessione di quote dello stipendio, entro il limite
del quinto dello stesso, si applica, non più solo di
fatto, ma anche per espressa regolamentazione di legge ai
dipendenti di aziende private.
LA
LEGGE N.80/05:ULTERIORI MODIFICHE
Infine ulteriori modifiche sono state apportate, proprio in
questi giorni, dall'art. 13bis della Legge 14 maggio 2005,
n. 80, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 91 alla Gazzetta ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005. Al
testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1950, n. 180 sono state apportate le seguenti modifiche:
eliminazione del requisito dell'anzianità Per i lavoratori
a tempo indeterminato non è più necessario il
possesso dell'anzianità minima di servizio
- durata
della cessione La cessione di quote di stipendio e di salario
possono avvenire per un periodo non superiore ai dieci anni.
In precedenza era possibile per periodi di cinque o di dieci
anni in funzione dell'anzianità aziendale
- estensione
della cessione del quinto dello stipendio anche a lavoratori
assunti a tempo determinato La disposizione precisa che
la cessione del quinto dello stipendio o del salario non
può eccedere il periodo di tempo che, al momento
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza
del contratto in essere.
- estensione
dell'istituto in esame a pensionati pubblici e privati Anche
i pensionati possono contrarre con banche e intermediari
finanziari prestiti da estinguersi con cessione di quote
della pensione fino al quinto della stessa, valutato al
netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori
a dieci anni. Possono essere cedute le pensioni o le indennità
che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o
dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali
casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità
e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti
e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro
- estensione
anche ai rapporti di lavoro autonomo Possono cedere un quinto
del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali,
purché questo abbia carattere certo e continuativo
anche i titolari dei rapporti di rapporto di lavoro autonomo,
come agenti e rappresentanti commerciale, collaboratori
coordinati e continuativi e collaboratori a progetto, caratterizzati
da una prestazione di opera, continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, di durata non inferiore a dodici
mesi. Anche in questo caso la cessione non può eccedere
il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve
ancora trascorrere per la scadenza del contratto.
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